Art. 1
–Denominazione, sede, durata–
- E’ costituita nel circondario del Tribunale di Rimini la “Camera Civile di Rimini”, cod. fisc. 91121290406 ed indirizzo di posta elettronica certificata rinvenibile sul proprio sito internet istituzionale, libera Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, senza fini di lucro, d’ora innanzi più brevemente denominata anche “Camera Civile”.
- Essa riunisce avvocati e praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all’Ordine Forense di Rimini, che esercitano la libera professione nell’ambito del diritto civile. Aderisce all’Unione Nazionale delle Camere Civili e persegue le medesime finalità generali.
- La Camera Civile ha sede legale in Rimini presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, giusta delibera adottata dal predetto Consiglio in data 08/04/2015, mentre la sede amministrativa ed operativa è situata presso lo studio legale del Presidente pro tempore della Camera Civile.
- La durata della Camera Civile è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 2
–Finalità–
- La Camera Civile di Rimini è un’Associazione senza scopo di lucro finalizzata alla promozione culturale in materia di diritto civile, nel significato più ampio del termine, comprensivo tanto del diritto sostanziale che processuale, nazionale, internazionale e comunitario; essa è altresì finalizzata all’incentivo ed allo sviluppo delle relazioni fra avvocati civilisti, alla promozione sociale della figura professionale dell’avvocato, in specie civilista, all’ausilio dei praticanti avvocati nel proprio percorso professionale, alla sensibilizzazione dei cittadini circa le problematiche di diritto civile e di gestione delle controversie di natura civile.
- A tale scopo Essa potrà:
a) valorizzare il rapporto tra Foro e Magistratura ai fini del miglior funzionamento dell’attività giurisdizionale;
b) rappresentare gli iscritti nei rapporti con l’Ordine professionale forense e con tutte le associazioni di categoria deputate a rappresentare le esigenze forensi, nonché con gli organi rappresentativi della Magistratura;
c) contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli iscritti, in specie degli iscritti più giovani o che versino in stato di bisogno, attraverso iniziative di solidarietà, la stipula di convenzioni ed accordi con prestatori di beni e servizi finalizzati a garantire agli Associati condizioni economiche migliori rispetto a quelle generalmente praticate e quant’altro necessario od utile allo scopo;
d) promuovere incontri, convegni e conferenze, dibattiti pubblici, riservati o meno agli iscritti;
e) organizzare seminari, corsi, incontri di studio finalizzati all’aggiornamento della preparazione culturale e della specializzazione professionale degli Associati e dei Praticanti Avvocati, operando anche di concerto con altre associazioni;
f) pubblicare monografie, riviste e periodici; curare l’informativa degli iscritti avendo cura che essa avvenga prevalentemente mediante strumenti informatici; realizzare e mantenere siti internet;
g) promuovere ed agevolare il ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie (ADR), quali l’arbitrato, le procedure di conciliazione e, comunque, di mediazione in genere, favorendo l’attività professionale dei propri iscritti anche mediante forme di cooperazione con istituzioni pubbliche o private e con altre categorie professionali che abbiano maturato esperienza nel settore specifico;
h) promuovere contatti con le altre Camere Civili, con l’Unione Nazionale delle Camere Civili e con le altre Associazioni Forensi, in particolare con quelle già operanti a livello territoriale;
i)promuovere ogni iniziativa utile per il miglioramento, lo sviluppo, la razionalizzazione, la diffusione e l’interscambio, anche comunitario ed internazionale, delle conoscenze in materia civile, organizzando, allo scopo, convegni, dibattiti, gemellaggi, incontri, aderendo ad analoghe associazioni di carattere nazionale ed internazionale ed incentivando comunque i rapporti conesse;
j) diffondere le problematiche riguardanti la giustizia civile sia tra gli operatori del diritto sia nelle istituzioni e nella società civile, organizzando, allo scopo, incontri e pubbliche iniziative, promuovendo l’immagine e la funzione dell’Avvocato civilista nell’ambito sociale ed elaborando proposte finalizzate all’adeguamento dell’ordinamento civilistico alle esigenze della società ed al miglioramento della giustizia civile;
k) compiere qualunque attività, nessuna esclusa, necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ancorché sopra non espressamente riportata.
Art. 3
-Associati-
- Sono requisiti soggettivi per l’ammissione alla Camera Civile di Rimini:
a) l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
b) lo svolgimento di attività professionale nel campo del diritto civile;
c) l’assenza nell’ultimo quinquennio di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e l’assenza di sanzioni disciplinari di sospensione o radiazione.
2. Gli Associati alla Camera Civile di Rimini si distinguono in:
a) Associati ordinari, ossia gli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Rimini;
b) giovani Associati, ossia gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Rimini. Gli stessi, una volta formalizzata l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, dovranno richiedere alla Camera Civile di Rimini la loro iscrizione come Associati ordinari;
c) Associati onorari, ossia coloro che, avendo maturato una significativa esperienza in campo giuridico, vengano iscritti con tale qualifica dall’Assemblea della Camera Civile su proposta del Consiglio Direttivo, anche indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b), punto 1 del presente articolo. Essi sono esentati dal pagamento del contributo associativo.
Art. 4
-Ammissione ed esclusione degli Associati-
- Il procedimento per l’ammissione all’iscrizione alla Camera Civile di Rimini è disciplinato come segue:
a) l’aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla proposta di candidatura di almeno due associati ordinari aventi anzianità associativa superiore ad un anno solare, dichiarando, a pena di inammissibilità della domanda, di aver preso visione ed accettato integralmente il presente Statuto;
b) il Consiglio Direttivo deciderà sulla domanda a proprio insindacabile giudizio. La delibera di accoglimento o di rigetto della domanda non deve essere motivata, non è impugnabile neppure dinanzi al Collegio dei Probiviri ed è comunicata all’aspirante senza formalità;
c) l’iscrizione ha efficacia per l’anno solare in corso al momento della medesima e si intende tacitamente rinnovata ove l’Associato non faccia pervenire dichiarazione di recesso per l’anno successivo, da inviarsi alla Camera Civile di Rimini entro il 31 dicembre di ciascun anno a mezzo lettera raccomandata a/r oppure p.e.c.;
d) la durata del rapporto tra ogni singolo Associato e la Camera Civile non può avere durata inferiore all’anno di iscrizione per il quale è versato il contributo annuale. E‟ espressamente esclusa qualsiasi forma di iscrizione temporanea.
2. L’Associato può essere escluso dalla Camera Civile di Rimini con delibera del Consiglio Direttivo allorquando:
a) abbia perduto anche solo uno dei requisiti soggettivi che legittimavano la sua partecipazione;
b) si sia reso moroso all’obbligo di versare il contributo associativo e tale morosità perduri per oltre trenta giorni a far data dall’apposito invito ad adempiere, da inviarsi a mezzo p.e.c. e/o raccomandata a/r, contenente l’avviso che in difetto di adempimento l’Associato verrà escluso, salvo comunque il diritto di Camera Civile di attivarsi per ottenere il pagamento del contributo inevaso;
c) abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto associativo od in contrasto con gli scopi statutari, ovvero sia stato sottoposto a richiamo scritto di cui al successivo art. 11, 2° co., lett. g, per più di una volta nel corso dell’ultimo biennio.
- Verificandosi l’ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma che precede, il Consiglio Direttivo assumerà gli opportuni provvedimenti sentito l’Associato interessato. A tale scopo, quest’ultimo dovrà essere invitato a rendere chiarimenti, con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) di cui al comma che precede il Consiglio Direttivo, decorso inutilmente il termine di trenta giorni ivi previsto, delibera l’esclusione.
- La delibera di esclusione è immediatamente esecutiva e va comunicata all’interessato senza indugio tramite p.e.c. e/o raccomandata a/r.
- Contro la delibera di esclusione l’Associato potrà interporre il ricorso di cui al successivo articolo 14, comma 3°, lett. a).
- L’Associato escluso per i motivi di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo potrà essere reiscritto, a condizione che, oltre a presentare i necessari requisiti soggettivi, versi i contributi di cui si era reso moroso.
- L’Associato escluso per i motivi di cui alla lettera c) del secondo comma del presente articolo potrà essere reiscritto, se in possesso dei predetti requisiti soggettivi e qualora siano decorsi almeno tre anni effettivi dalla data del provvedimento di esclusione o della successiva delibera del Collegio dei Probiviri confermativa del provvedimento di esclusione.
Art. 5
-Diritto di voto. Elettorato attivo e passivo-
- Gli Associati ordinari godono del diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e, qualora aventi maturato al momento del voto una anzianità associativa superiore ad un anno, altresì godono di diritto di voto nell’Assemblea straordinaria e possono essere eletti al Consiglio Direttivo ed alle altre cariche previste dallo Statuto. Nel computo dell’anzianità appena menzionata non viene considerato l’eventuale periodo associativo trascorso in qualità di Associato onorario o giovane Associato.
- I giovani Associati hanno diritto di partecipare solo all’Assemblea ordinaria e solo con voto consultivo.
- Gli Associati onorari non hanno diritto di voto.
Art. 6
-Organi della Camera Civile di Rimini-
Gli organi della Camera Civile di Rimini sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
d) il Segretario ed il Tesoriere;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7
-Assemblea-
- L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
- Essa può essere ordinaria e straordinaria.
- I diritti di elettorato attivo e passivo in Assemblea sono regolati dal precedente art. 5.
Art. 8
-Assemblea ordinaria-
- L’Assemblea ordinaria:
a) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio stesso;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
d) delibera l’ammissione degli Associati onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
e) delibera sugli altri oggetti attinenti all’ordinaria amministrazione della Camera Civile che le vengano sottoposti.
2. L’Assemblea ordinaria è convocata non oltre il 28 febbraio di ciascun anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto contenente il giorno, l’ora e la sede dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Art. 9
-Assemblea straordinaria-
- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, allorquando ciò sia richiesto da circostanze particolari oppure quando ne faccia a questi richiesta scritta, indicante gli argomenti da porre all’ordine del giorno, almeno il 10% degli Associati ordinari che abbiano maturato una anzianità associativa superiore ad un anno. In caso di inerzia del Presidente o del Vice-Presidente, l’assemblea sarà convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
- Essa è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, l’ora e la sede dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
- Essa delibera:
a)sulle modifiche dello Statuto;
b) sulla decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo nell’ipotesi di cui all’art. 11, comma 12, dello Statuto;
c) sullo scioglimento dell’Associazione;
d) sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 10
-Costituzione dell’Assemblea e sue deliberazioni-
- L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è di prima e di seconda convocazione e si riunisce, di regola, presso la sede legale della Camera Civile, salva la diversa sede indicata nell’avviso di convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.
- L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice degli Associati; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dagli Associati presenti.
- L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dagli Associati presenti.
- L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, nomina al proprio interno un presidente che ne regola e modera i lavori ed un segretario che coadiuva il presidente, verbalizza le operazioni e con lui ne sottoscrive i verbali. Essi durano in carica solo per la durata dell’Assemblea e cessano con il cessare della medesima. I verbali dell’Assemblea vengono conservati insieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo a cura del Segretario della Camera Civile.
- Laddove l’Assembla provveda ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri è contestualmente prevista la proclamazione degli eletti. Le candidature per entrambi gli anzidetti organi dovranno pervenire presso la sede operativa della Camera Civile di Rimini a mezzo raccomandata a/r oppure tramite p.e.c., a pena di inammissibilità, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Delle candidature pervenute, il presidente dell’Assemblea ne darà notizia prima dell’apertura delle votazioni.
- Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Probiviri e, se eletti, ne decadono per incompatibilità senza necessità di delibera formale, gli Avvocati che facciano parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dell’Organismo Congressuale Forense, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, della Fondazione Forense “Michele Ugolini” o che comunque ricoprano cariche rappresentative presso gli Enti o gli Organismi di rappresentanza istituzionale forense.
- Non sono ammesse la partecipazione in Assemblea e l’espressione del voto per delega.
Art. 11
-Consiglio Direttivo-
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Camera Civile ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e per l’attuazione degli scopi statutari, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea.
- In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) delibera l’importo del contributo associativo annuo, potendone prevedere la riduzione di almeno la metà per i giovani Associati;
b) approva la bozza della relazione del Presidente da presentare all’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) approva la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea annuale;
d) delibera la convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria;
e) delibera l’ammissione e l’esclusione degli Associati non onorari;
f) propone all’Assemblea l’ammissione degli Associati onorari;
g)vigila sul comportamento degli Associati, provvedendo, ove necessario e sentiti gli interessati, ad emanare i necessari richiami orali o, nei casi di maggiore gravità, scritti, avverso i quali l’Associato potrà presentare il ricorso di cui all’art. 14, comma 3°, lett. b), delloStatuto;
h) nomina le Commissioni di studio.
- Il Consiglio Direttivo è composto da nove Associati.
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e resta in carica per tre anni a fare data dalla proclamazione dei suoi componenti; nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, su sua delega anche orale oppure in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, mediante convocazione scritta contenente il giorno, l’ora e la sede, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi ai Consiglieri con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 5 giorni prima dell’adunanza. In ipotesi di urgenza è in facoltà del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice-Presidente, convocare il Consiglio Direttivo senza alcun termine dilatorio. In tal caso, dell’avvenuta convocazione di tutti i Consiglieri viene dato atto nel verbale della seduta. La convocazione dovrà essere rivolta anche agli associati che rivestano la carica di consiglieri della Giunta dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, che potranno presenziare a titolo consultivo, senza diritto di voto e senza essere computati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.
- Il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, devono convocare il Consiglio laddove ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti, ove siano indicati, a pena di inammissibilità della richiesta, gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
- Il Consiglio si riunisce – di norma – una volta al mese presso lo studio del Presidente o del Vice-Presidente. Laddove sia previsto un luogo di riunione diverso, di ciò dovrà essere dato espresso avviso ai Consiglieri nella convocazione.
- Esso si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice-Presidente, è considerato doppio.
- Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di alcuno dei propri componenti in corso di mandato, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare nuovi componenti, sostitutivi di quelli cessati, che permarranno in carica fino al permanere dello stesso Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo dovrà comunicare senza indugio agli Associati l’avvenuta adozione della predetta delibera di cooptazione. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla predetta comunicazione, gli interessati dissenzienti che costituiscano almeno il 10% degli Associati ordinari potranno inviare al Presidente una richiesta scritta per la convocazione dell’Assemblea avente come ordine del giorno una nuova elezione dei componenti cessati.
- Laddove in corso di mandato venga a cessare anticipatamente, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente, ovvero, gradatamente, il Vice- Presidente, il componente con maggiore anzianità consiliare, quello con maggiore anzianità di iscrizione, o quello maggiore d’età, convoca senza indugio l’Assemblea per nuove elezioni.
- L’assenza ingiustificata di un Consigliere a più di tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta l’immediata decadenza dalla carica, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.
- Laddove il Consigliere tenga comportamenti od assuma atteggiamenti incompatibili con la carica, egli può essere dichiarato decaduto, su proposta del Consiglio, con delibera dell’Assemblea straordinaria.
- I lavori del Consiglio Direttivo sono sommariamente verbalizzati dal Segretario, che sottoscrive ogni verbale con il Presidente e cura la loro conservazione.
- Libri e registri del Consiglio e, comunque, la documentazione relativa all’Associazione, vengono conservati presso lo studio del Presidente a cura del Segretario e del Presidente stesso.
Art. 12
-Presidente e Vice Presidente-
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Civile, convoca il Consiglio Direttivo e ne disciplina le riunioni.
- Il Presidente è coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto di legge in caso di impedimento, assenza o delega, anche orale, e svolge funzioni organizzative ed operative di concerto con il Presidente.
- Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi, oltre al periodo dell’eventuale subentro al precedente Presidente dimissionario.
Art. 13
-Segretario e Tesoriere-
- Il Segretario predispone quanto necessario per l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, approntando in particolare l’ordine del giorno delle singole sedute, verificando la puntualità delle convocazioni e, in genere, preparando i lavori del Consiglio. Provvede altresì alla verbalizzazione sommaria delle sedute e cura la raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che sottoscrive insieme al Presidente.
- Il Tesoriere cura la gestione economico/finanziaria dell’Associazione, verificando con particolare attenzione la regolarità del versamento delle quote associative da parte degli Associati. Egli predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
Art. 14
-Collegio dei Probiviri-
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti; viene eletto dall’Assemblea tra gli Associati con i medesimi requisiti e con le stesse incompatibilità previste dal presente Statuto per la nomina ed il mantenimento della carica di componente del Consiglio Direttivo.
- Esso rimane in carica tre anni a partire dalla sua proclamazione e nella prima riunione nomina, al proprio interno, un presidente.
- Il Collegio dei Probiviri:
a) decide sui ricorsi degli Associati in materia di esclusione di cui all’art. 4, comma 2°, dello Statuto;
b) decide sui ricorsi degli Associati avverso i richiami di cui all’art. 11, comma 2°, lett. g) dello Statuto;
c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando all’Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo.
4. Il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui alle lett. a) e b) del comma che precede va proposto per iscritto e deve essere fatto pervenire presso lo studio del Presidente del Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione. L’onere della prova della tempestività del ricorso sarà a carico del ricorrente.
5. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione verrà resa con delibera resa a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri entro i novanta giorni successivi al deposito del ricorso, sottoposti a sospensione feriale secondo quanto previsto per i termini processuali. Laddove il Collegio dei Probiviri disponga una istruttoria, il termine resterà sospeso per tutto il periodo dell’istruttoria. La decisione verrà comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r oppure p.e.c. nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso. In difetto di elezione di domicilio, la decisione verrà comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r e/o p.e.c. nello studio del Presidente del Collegio dei Probiviri.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l’esecutività dell’atto impugnato.
Art. 15
-Patrimonio dell’Associazione-
- Il patrimonio della Camera Civile di Rimini è costituito dai contributi associativi annui, da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquistati o a qualsiasi titolo pervenuti alla Camera Civile, anche per eredità, legato o donazione.
- La quota associativa è personale, non rimborsabile ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.
- E‟ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il patrimonio associativo durante la vita della Camera Civile, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
- In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell’Associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.
- In caso di scioglimento per qualunque causa, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea, che ne determinerà i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle della Camera Civile o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16
-Scioglimento e liquidazione-
- Lo scioglimento della Camera Civile di Rimini è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati aventi diritto, con i quorum costitutivi e deliberativi indicati all’art. 10 dello Statuto.
- In tal caso l’Assemblea nomina uno o più liquidatori con l’incarico di devolvere il patrimonio sociale ad altre associazioni con analoga finalità o a fine di pubblica utilità, nel rispetto delle formalità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
-Foro competente e clausola finale-
- Fermo quanto disposto all’articolo precedente, laddove per qualsivoglia ragione in dipendenza del presente Statuto o comunque in dipendenza di fatti, atti o rapporti concernenti la Camera Civile dovesse essere adita l’autorità giudiziaria, per tutte le relative controversie il Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Rimini.
- Per quanto non specificatamente disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.