Oggetto: La consulta sul momento perfezionativo della notifica via pec la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24.

Cari Colleghi Associati,

la Corte Costituzionale con la sentenza in allegato accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano in relazione agli artt 3, 24 e 11 della Costituzione dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a norma del quale «la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Rinviando a più completi approfondimenti che i commentatori esperti in informatica giuridica pubblicheranno nei prossimi giorni (la sentenza è stata pubblicata il 09.04.2019) ma solo per dare continuità alla mia mail proprio di ieri in cui vi davo cenno del dibattito sul punto  e dell’imminente pubblicazione della decisione della Corte di legittimità, vi indico ora con uno “specchietto”  i nuovi scenari che si aprono in relazione alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

  1. notifica eseguita tramite PEC alle 23.59.00 del giorno di scadenza;
  2. la ricevuta di accettazione arriva alle ore 23.59.50;
  3. la ricevuta di consegna arriva alle ore 23.59.59;

La notifica si considera perfezionata per il notificante e per il notificato nel medesimo giorno di scadenza

  1. notifica eseguita tramite PEC alle 23.59.00 del giorno di scadenza;
  2. la ricevuta di accettazione arriva alle ore 23.59.59;
  3. la ricevuta di consegna arriva alle ore 24.01;
  4. la notifica, per il notificante, deve comunque intendersi perfezionata nel giorno di scadenza dovendosi applicare il principio della scissione dell’efficacia della notifica per chi effettua la notifica e per chi la riceve stabilito, in generale dalla Corte Costituzionale e, dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015 e, in particolare, per le notifiche tramite PEC, dall’art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 così come introdotto dall’art. 16 quater del D.L. 179/12.
  5. per il notificato la notifica si è perfezionata il giorno successivo a quello di scadenza
  6. essendosi la notifica perfezionata per il notificante, ove non vi sia costituzione del convenuto, il Giudice dovrà disporre la rinnovazione della notifica.
  7. notifica eseguita tramite PEC alle 23.59.59 del giorno di scadenza;
  8. la ricevuta di accettazione arriva alle ore 24.01;
  9. la ricevuta di consegna arriva alle ore 24.02;
  10. la notifica è tardiva