Gent.mi Colleghi associati,

Ho notificato via pec uno sfratto per morosità.

Entrambi i Got del Tribunale di Rimini, a cui sono assegnati i procedimenti locatizi, hanno adottato l’orientamento prevalente (da ultimo Tribunale di Roma 13.03.2018 in allegato ed anche Tribunale di Bologna, vedasi protocollo sfratti pure in allegato), che ritiene ammissibile la notifica a mezzo pec degli sfratti (ovviamente ai conduttori il cui indirizzo pec trovasi nei pubblici registri), senza alcune necessità dell’avviso di cui all’art 660 cpc, equiparando la notifica pec nel domicilio digitale alla notifica a mani proprie.

Mi si è posto il problema del rilascio del titolo esecutivo costituito dalla convalida di sfratto e l’ho risolto come di seguito in accordo con il Dott. Santucci che mi ha inviato a divulgare la “prassi”.

Se avessi notificato a mezzo uff. giud avrei portato in Cancelleria l’originale notificato ed il Cancelliere avrebbe allegato a detto atto l’originale del provvedimento di convalida (firmato dal Giudice telematicamente) con in calce la formula esecutiva con firma analogica del cancellerie.

Nell’era della notifica a mezzo pec sovviene all’avvocato telematico l’art. 9, comma 1 bis e 1 ter, L. 53.1994 che così recita testualmente:

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Sulle modalità di attestazione della conformità rimando all’allegato già pubblicato sul sito www.cameracivilerimini.it alla sezione modelli ed esempi.

Mi sono quindi recato in Cancelleria con un originale cartaceo attestato dell’intimazione di sfratto ed il cancelliere ha prelevato dal fascicolo l’ordinanza di convalida con la formula esecutiva dallo stesso sottoscritto in originale.

Notificando successivamente  il titolo via pec ho ovviamente chiesto solo una copia dell’atto di cui sopra.

Per maggior completezza allego la scansione di quanto rilasciatomi e quindi ricapitolando:

copia di quanto allegato al messaggio di notifica dello sfratto e quindi sfratto, procura alle liti e relata di notifica, copia messaggio di invio, di accettazione e di consegna, il tutto correttamente attestato ex art  l’art. 9, comma 1 bis e 1 ter, L. 53.1994 (con mia sottoscrizione analogica per intenderci);

convalida dello sfratto, formula esecutiva rilasciata dal cancelliere e dallo stesso sottoscritto analogicamente (con sua sottoscrizione analogica per intenderci).